L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori (nella specie, radiazione) non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.
Cassazione Civile, sentenza del 09 aprile 1999, n. 229, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E- P.M. Carnevali A (conf.)
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