In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine previsto dall’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio Nazionale Forense ha natura ordinatoria e non perentoria, senza che sia perciò configurabile l’illegittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi escludere l’esistenza di altre fattispecie normative in cui il legislatore abbia configurato come perentorio il termine per la notifica agli interessati di provvedimenti a carattere giurisdizionale (fatto che avrebbe dato adito al sospetto di disparità di trattamento rispetto a casi analoghi), e dovendosi altresì escludere che dall’eventuale inosservanza del suddetto termine (inosservanza avente come unico effetto quello di procrastinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione) possono derivare concreti ed effettivi pregiudizi al diritto di difesa.
Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1999, n. 869, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Dettori P (conf.)
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