I contraddittori necessari nel giudizio disciplinare in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione, dinanzi alla Corte di Cassazione, delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, unici necessari contraddittori – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa e il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre non può considerarsi tale il Consiglio Nazionale Forense per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue che, ove il ricorso sia stato notificato solo al consiglio Nazionale Forense, ne va dichiarata l’inammissibilità e, non essendovi notifica neppure ad uno dei legittimi contraddittori, non può procedersi ad integrazione del contraddittorio.

Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 12, sez. U- Pres. Sgroi R- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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