Il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell’Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, è un procedimento amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni dell’organo, e le corrispondenti decisioni sono provvedimenti amministrativi, derivando tale carattere da quello del corrispondente procedimento. Pertanto, alle decisioni adottate dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano gli artt. 132 e 158 cod. proc. civ., nè le disposizioni che si riferiscono alla composizione dei collegi giudicanti. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità della decisione disciplinare il fatto che la stessa sia stata assunta con la partecipazione di un componente in precedenza astenutosi. (Nella specie, peraltro, nel verbale della seduta era stato riportato “anche” il nominativo del consigliere astenuto e il Consiglio dell’Ordine aveva posto rimedio all’errore in sede di autotutela rettificando l’intestazione della decisione mediante cancellazione del suddetto nominativo).
Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15404, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)
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