In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 45 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 prevede la concessione all’incolpato – chiamato a rispondere all’udienza di discussione davanti al Consiglio dell’Ordine professionale – di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’indicata udienza “per essere sentito sulle sue discolpe”, mentre, non essendo prevista una durata minima, è lasciata alla discrezionalità dell’Organo disciplinare la determinazione del termine entro il quale l’incolpato medesimo e il suo difensore possono prendere visione dei documenti acquisiti, tale termine dipendendo dalla natura degli atti da esaminare e dal complessivo svolgimento dell’ “iter” procedimentale.
Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 2004, n. 6406, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Mensitieri A- P.M. Palmieri R (Conf.)
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