L’applicabilità delle norme processuali ordinarie ai procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati e procuratori non può essere affermata con riferimento ad istituti, atti o fasi del procedimento che nell’ordinamento forense trovano espressa ed autonoma disciplina; ne consegue che – essendo espressamente prevista (dall’art. 69 R.D. 22 gennaio 1934 n.37) l’assistenza del professionista interessato da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, munito di mandato speciale – la sottoscrizione del ricorso innanzi al predetto Consiglio da parte soltanto di un difensore privo di mandato speciale comporta l’inammissibilità del ricorso medesimo.
Cassazione Civile, sentenza del 19 marzo 1997, n. 2433, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Rocchi A- P.M. Leo A (Conf.)
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