L’esercizio della potestà disciplinare, sia istruttoria che sanzionatoria, consegue sempre alla presenza del soggetto incolpato tra gli iscritti all’Albo, posto che questa è la indefettibile condizione per affermare la giurisdizione del Consiglio sul soggetto, tant’è vero che l’art. 37, comma 8°, RDL n. 1578/1933 (“non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”), si giustifica proprio perché la cancellazione e/o la estromissione dell’iscritto dall’Albo determinano l’inevitabile caducazione dalla potestà disciplinare in capo al Consiglio dell’Ordine.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 15 Ottobre 2012 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 10 Novembre 2009 (censura)
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