Nei procedimenti disciplinari contro avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale, in mancanza delle quali si deve far ricorso alle norme del codice di procedura civile, mentre del codice di procedura penale sono applicabili solo quelle cui la legge professionale fa espresso rinvio, ovvero quelle relative ad istituti (amnistia, indulto) che trovano la loro regolamentazione soltanto nel codice anzidetto. Consegue che la verifica della legittimità dell’azione amministrativa dell’ordine professionale relativamente al diritto di difesa va condotta con precipuo riguardo alla speciale procedura delineata dal R.D.L. n. 1578 del 1933 e dal R.D. n. 37 del 1934 In particolare, in tema di termine dilatorio da accordare all’incolpato per le sue esigenza di difesa, il combinato disposto degli artt. 47, terzo comma del R.D. n. 37 del 1934 e 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 impone che fra la data della citazione e quella della comparizione dell’interessato dinanzi al Consiglio dell’ordine per rendere le sue discolpe intercorra un termine non inferiore a dieci giorni (nel caso di specie si è esclusa la violazione del diritto di difesa per essere stata effettuata la notificazione della citazione in data 21 luglio 1994 e disposta la comparizione per il 17 ottobre).
Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)
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