In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al locale Consiglio dell’ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo, se l’interessato nulla abbia dedotto contro l’ammissione dei testi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.
Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)
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