Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, svolgentesi dinanzi al Consiglio locale dell’ordine degli avvocati, non è configurabile, allorché l’incolpato svolga le funzioni di giudice di pace nel distretto, alcuno spostamento di competenza ad altro Consiglio dell’ordine sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420) per le cause civili in cui sono comunque parti magistrati.
Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)
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