L’avvocato costituisce un collaboratore della giustizia, sicché la sua condotta, anche se estranea all’attività professionale da lui svolta, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro (nella specie, la S.C. ha confermato, siccome adeguatamente motivata, la decisione del giudice disciplinare che aveva inflitto la sanzione ad un avvocato il quale, incontrata la moglie da cui viveva separato per le strade di un piccolo centro, l’aveva ingiuriata e percossa, così da suscitare commenti sfavorevoli o riprovevole curiosità in grado di riflettersi sull’intera classe forense).
Cassazione Civile, sentenza del 10 agosto 1996, n. 7401, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Meriggiola E- P.M. Leo A (Conf.)
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