In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 56, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, per contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto nell’ipotesi di annullamento della decisione assunta in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense prevede il rinvio allo stesso Consiglio, atteso che la designazione di quest’organo giurisdizionale come giudice di rinvio trova piena e logica giustificazione nella competenza funzionale e per materia dello stesso, al quale per la sua unicità e specialità non se ne può sostituire alcun altro, e tenuto conto, inoltre, che la natura e la funzione del giudizio di rinvio, che costituisce prosecuzione del precedente unico grado di merito, escludono che l’ipotesi in questione sia assimilabile a quella della partecipazione dello stesso giudice a successivi gradi o fasi del medesimo processo.
Cassazione Civile, sentenza del 25 settembre 1997, n. 9428, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Baldassarre V- P.M. Leo A (Diff.)
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