L’avvocato disciplinarmente sospeso (o radiato o cancellato) non può proporre ricorso in proprio in Cassazione (o al CNF)

L’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense – con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) – abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l’inammissibilità di tale impugnazione.

Cassazione Civile, 05 novembre 1996, n. 849, sez. U- Pres. Iannotta A- P.M. Nicita FP (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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