Procedimento disciplinare: l’accertamento dell’illecito e della sua rilevanza deontologica spetta al COA e al CNF (non alla Cassazione)

In sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense a norma dell’art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 è insuscettibile di ulteriore valutazione l’accertamento compiuto dal giudice disciplinare in ordine alla materialità dei fatti contestati all’incolpato e alla loro idoneità a ledere gli interessi protetti dall’art. 38 della legge professionale, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente all’organo giudicante disciplinare, il quale ha solo l’obbligo di fornire una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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