L’eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non comporta nullità della decisione del COA, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell’art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Dicembre 2008 (censura)
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