L’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività dipendente trova, nell’art. 3 della legge professionale, un’eccezione, che si riferisce però esclusivamente agli enti pubblici e non riguarda invece i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni, ancorché con partecipazione pubblica ovvero soggette a controllo pubblicistico. È altresì del tutto irrilevante, ai fini della qualificazione di un ente come privato, la nascita di tale ente su iniziativa e con capitale dello Stato, o di enti pubblici, oppure il carattere pubblicistico dei fini istituzionali che tale ente persegue (nel caso di specie, è stata pertanto rigettata la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ed è stata altresì disposta la cancellazione dall’albo ordinario dei procuratori nei confronti di un dipendente della SERIT S.p.a., ente privato concessionario del servizio riscossione tributi). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 28 giugno 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Caranci), sentenza del 28 marzo 1992, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 28 Marzo 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 28 Giugno 1990
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