Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione non determina l’invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.
Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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