L’attività professionale in conflitto di interessi

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, l’attività professionale vietata dall’art. 37 del codice deontologico (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 aprile 1997) è esclusivamente quella che determina un conflitto di interessi con un cliente. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che vi rientrasse l’attività , consistente nell’invio di una lettera, con cui l’avvocato si era limitato a sollecitare una soluzione conciliativa comunicando che, in caso di mancato accordo tra le parti, entrambe già sue clienti nell’ambito di un diverso contenzioso di affari, egli sarebbe stato costretto ad interrompere il rapporto professionale con il destinatario della missiva, dando la preferenza al cliente con il quale esisteva un rapporto consolidato).

Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2004, n. 5776, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Varrone M- P.M. Pivetti M (Diff.)

Giurisprudenza Cassazione

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