Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

La previsione del vizio di eccesso di potere tra i motivi di ricorso per cassazione contro le pronunce adottate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, provvedendo sui ricorsi proposti contro le decisioni in materia dei Consigli locali degli avvocati (art. 56, terzo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, da integrare mediante l’art. 111 Cost.), va interpretata in coerenza con la natura giurisdizionale, e non amministrativa, di tale funzione del Consiglio nazionale forense. In riferimento alla norma in esame, quindi, quale eccesso di potere deve essere inteso, l’eccesso di potere giurisdizionale, cioè l’esplicazione di una potestà riservata dalla legge a un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo: un’usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, che costituisce un aspetto di quei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione a norma dell’art. 362, primo comma, cod. CIV..

Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 598, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E- P.M. Dettori P (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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