La cancellazione dall’albo, che non era originariamente prevista tra le sanzioni disciplinari dall’art. 40 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, sull’ordinamento della professione forense, venne introdotta dalla legge 17 febbraio 1971 n. 91, il cui art. 1, modificando il suddetto art. 40, previde espressamente la cancellazione in aggiunta alla radiazione, tra le misure sanzionatorie irrogabili in sede disciplinare agli avvocati. Alla stregua di tale principio, le Sezioni Unite hanno reputato del tutto priva di fondamento la censura con cui, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, si era lamentato che l’applicata sanzione della cancellazione non era prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933.
Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 1999, n. 289, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Adami V- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)
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