Il termine di giorni quindici dalla notifica previsto dall’art. 66 R.D. 22 gennaio 1934 n.37 per il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione del ricorso contro le decisione del Consiglio Nazionale Forense ha carattere perentorio, avuto riguardo allo scopo che persegue e alla funzione che adempie, talché la sua inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso, rendendo inutile la notifica dello stesso al Procuratore Generale nei cui confronti sia stata omessa l’integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario.
Cassazione Civile, 05 giugno 1998, n. 524, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Delli Priscoli M (Diff.)
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