Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la notificazione all’incolpato della decisione del Consiglio dell’ordine, dalla quale decorre il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense, non deve avvenire necessariamente a mani del destinatario o almeno presso la sua abitazione, ma, in applicazione il disposto dell’art. 139 cod. proc. civ., può essere validamente eseguita – nell’ambito del comune di residenza – anche presso il suo studio professionale e a mani di persona addetta allo stesso.
Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)
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