L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 15 Luglio 2011 (radiazione)
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