Il principio del dovere di cooperazione dell’interessato con il proprio Consiglio dell’Ordine non può implicare violazione deontologica nell’ambito del procedimento disciplinare nel quale, per la sua natura e funzione tipicamente sanzionatoria, non può formare oggetto di sindacato la scelta di fondo – invero del tutto discrezionale – dell’interessato di partecipare attivamente ovvero di rimanere silentemente inerte.
NOTA:
In senso conforme, oltre a Cassazione, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011, anche Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 25 Ottobre 2010 (sospensione)
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