Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA

Il principio del dovere di cooperazione dell’interessato con il proprio Consiglio dell’Ordine non può implicare violazione deontologica nell’ambito del procedimento disciplinare nel quale, per la sua natura e funzione tipicamente sanzionatoria, non può formare oggetto di sindacato la scelta di fondo – invero del tutto discrezionale – dell’interessato di partecipare attivamente ovvero di rimanere silentemente inerte.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141

NOTA:
In senso conforme, oltre a Cassazione, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011, anche Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 25 Ottobre 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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