L’assenza ingiustificata del difensore all’udienza non costituisce automatica violazione dei doveri deontologici

L’assenza ingiustificata dell’avvocato all’udienza non integra ipso facto abbandono di difesa né lesione dei doveri di diligenza e correttezza, in quanto può infatti essere dettata da una ben precisa strategia processuale, la quale costituisce espressione del libero, autonomo ed inviolabile esercizio del diritto di difesa (Nel caso di specie, su segnalazione del magistrato, il COA locale aveva sanzionato il professionista per il solo fatto di non essersi presentato all’udienza, senza aver altresì valutato le conseguenze -eventualmente favorevoli al cliente- prodotte dall’assenza stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato e ha quindi riformato la decisione disciplinare del COA).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, confermata da Cass. SS. UU. 13 giugno 2011 n. 12903.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 25 Ottobre 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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