Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei C.d.O. professionali è ammissibile una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica ai controinteressati. Decorso inutilmente detto termine i risultati elettorali diventano inattaccabili.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 15 Ottobre 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera
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