La successiva modifica della sospensione cautelare dalla professione

Sussiste la perdurante possibilità di adeguare il provvedimento cautelare alle effettive esigenze sopravvenute, sicché la sospensione ex art. 43 L.P. può essere prorogata ovvero adottata nuovamente, ove la situazione già emersa al momento della sua prima adozione, successivamente si connoti di diversa, maggiore o minore, gravità.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

NOTA:
In senso conforme, seppur riferita al procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass. SSUU 22570/2011.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 27 Settembre 2012 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Gennaio 2012 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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