Sospensione cautelare dalla professione: la necessaria motivazione sullo strepitus fori

La semplice pronuncia di una sentenza penale di primo grado a carico di un avvocato, quand’anche di essa sia stata data notizia giornalistica, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il COA deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare del COA per difetto di motivazione).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

NOTA:
In senso confore, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 27 Settembre 2012 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Gennaio 2012 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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