I presupposti richiesti dall’art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico (Nel caso di specie, il COA aveva invece ritenuto idoneo a giustificare la misura cautelare il “fumus o fondatezza dell’accusa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare de quo).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 27 Settembre 2012 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Gennaio 2012 (sospensione cautelare)
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