Non è irragionevole, e quindi non contrasta con l’art. 3 Costituzione, l’interpretazione dell’art. 66, terzo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 – normativa speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. – secondo la quale, mentre anche un avvocato non iscritto nell’apposito albo può sottoscrivere il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, non è invece ammissibile tale ricorso dell’ avvocato sospeso, pur temporaneamente, dalla professione per motivi disciplinari perché in questo caso difetta il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, né d’altro canto è applicabile l’eccezione prevista dall’art. 571 cod. proc. pen., che consente all’avvocato sospeso dalla professione di sottoscrivere il ricorso penale, perché al procedimento de quo si applicano le norme del codice di procedura civile.
Cassazione Civile, 12 giugno 1998, n. 557, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Fedeli M (Conf.)
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