La valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la decisione del CNF, la quale, in fattispecie di utilizzazione da parte dell’avvocato in un giudizio civile di documenti falsi a sostegno della tesi della parte rappresentata, aveva escluso che l’affidamento, da parte dell’incolpato, dello studio e della gestione della controversia al proprio praticante fosse sufficiente ad esentare l’avvocato medesimo da ogni responsabilità).
Cassazione Civile, sentenza del 02 luglio 2004, n. 12140, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Foglia R- P.M. Maccarone V (Conf.)
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