Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio del Consiglio nazionale forense che, nell’esercizio del suo potere disciplinare, abbia considerato come contraria alla dignità ed al decoro della professione forense l’omesso deposito dei motivi d’appello contro una sentenza penale dopo la dichiarazione di impugnazione; è pertanto inammissibile il motivo di censura della legittimità del provvedimento disciplinare basato sull’assunto che la relativa responsabilità sarebbe quanto meno attenuata dal disinteresse dimostrato dal cliente verso la decisione di proporre impugnazione penale.
Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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