A norma dell’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. CIV.). Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933 per contrasto con l’art. 3 Cost., sollevata sul presupposto che alla rilevanza disciplinare di un fatto si sarebbe apprestata una durata irragionevolmente maggiore della rilevanza penale, è manifestamente infondata.
Cassazione Civile, sentenza del 22 maggio 1995, n. 5603, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Vittoria P- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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