Ai sensi dell’art. 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, l’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell’illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, definibile in termini penalistici permanente o continuata, dalla data di cessazione della condotta stessa.
Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 2003, n. 14620, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Luccioli MG- P.M. Iannelli D (Diff.)
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