Per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 27 Settembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Ottobre 2010 (sospensione)
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