Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore (Nel caso di specie, l’avvocato aveva auspicato, in modo irridente e provocatorio, che il magistrato frequentasse una scuola di perfezionamento al fine di non incorrere in errori di diritto).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 22 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 13 Marzo 2007 (avvertimento)
0 Comment