Pone in essere un comportamento contrario all’obbligo nascente dall’art. 27 del codice deontologico, il professionista che faccia notificare copia semplice della sentenza direttamente alle controparti costituite e non al Collega che le rappresenti, giacché, trattandosi di copia semplice priva di ogni valenza giuridica processuale e/o negoziale, la notifica ha natura di normale comunicazione epistolare, che, come tale, deve essere indirizzata al Collega per l’obbligo di cui al ridetto art. 27.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 22 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Marzo 2006 (avvertimento)
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