Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, occorre distinguere il caso previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e drittura professionale, dal caso previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale: nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo caso, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 13 Maggio 2006 (sospensione)
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