Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale
Cons. Naz. Forense (Pres. ALPA, Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 22 Settembre 2012 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 14 Dicembre 2010 (sospensione)
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