Illecito definire “indegna e senza vergogna” la difesa avversaria

L’avvocato ha il diritto/dovere di dissentire dalle affermazioni avversarie, sottolineandone l’infondatezza giuridica anche con crudezza ed asperità, ma senza tuttavia ricorrere ad espressioni che si risolvono in un giudizio di assoluto disvalore con una connotazione del tutto negativa circa le qualità personali, morali e professionali della controparte, avvocato o parte che sia, portando così la vicenda sul piano personale e soggettivo attraverso un lessico volgare assolutamente non funzionale alle difese (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che si era riferito alla strategia difensiva avversaria con le espressioni: “scorretta, dolosa, indegna, sistematica mistificazione della realtà, arroganza, protervia, senza vergogna”).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 122

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 22 Settembre 2012 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Gennaio 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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