Alla prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 51 del R.D. legge 27 novembre 1933 n. 1578, dell'”azione” disciplinare nei confronti degli avvocati, che costituisce esercizio di una podestà punitiva di natura pubblicistica, non è integralmente applicabile la disciplina civilistica della prescrizione, dovendosi fare riferimento anche, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell’interruzione del corso della prescrizione penale dettata dall’art. 160 cod. pen., suscettibile di assumere rilevanza in tutta la materia punitiva. Sulla base di tali criteri può precisarsi che la prescrizione in esame, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è soggetta, durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio dell’ordine, ad interruzione con effetti istantanei per effetto, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (per esempio, atti di impugnazione), o probatoria (per esempio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen. – escluso peraltro il limite di cui al terzo comma del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà – , nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine. D’altra parte, stante la natura pubblicistica della materia, sono soggetti a rilievo d’ufficio sia la maturazione della prescrizione in questione che gli effetti degli atti interruttivi.
Cassazione Civile, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372, sez. U- Pres. Cantillo M- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)
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