Il professionista che trattenga le somme ricevute dalla propria assistita senza giustificazione e per finalità in realtà inesistenti (nella specie la somma era stata trattenuta al fine dichiarato di consolidare un usufrutto, il cui onere era in realtà inesistente, su un appartamento venduto per conto delle proprie assistite); che proponga alle proprie assistite investimenti di denaro facendosi consegnare a tal fine alcuni assegni, omettendo di presentare il rendiconto delle operazioni eseguite; che abbia avuto notizia riservata dell’esistenza di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ed abbia utilizzato tale informazione per minacciare la propria assistita a non prestare testimonianza nel giudizio disciplinare promosso contro di lui da altra assistita, ed abbia iniziato poi contro le stesse un procedimento civile per il risarcimento dei danni subiti in seguito all’esposto presentato al Consiglio dell’Ordine, tiene un comportamento gravemente censurabile, violando i primari doveri di probità, di lealtà e di fedeltà (nella specie il Consiglio dell’Ordine ha valutato il comportamento complessivo del ricorrente come un espediente volto al solo fine di procrastinare i tempi della restituzione delle somme ricevute dalle clienti ed indebitamente trattenute ed ha giustamente inflitto la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 settembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 28 Febbraio 1992 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Settembre 1988 (cancellazione)
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