A norma dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1927 n. 1578 al Consiglio Nazionale Forense è riservata la competenza esclusiva a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti degli avvocati e procuratori dai Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori, siano essi assolutori o inflittivi di sanzione, e di conseguenza a conoscere tutte le questioni connesse, pregiudiziali e preliminari, che in ordine a tali impugnazioni possono sorgere, ivi compresa l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante.
Cassazione Civile, sentenza del 18 novembre 1994, n. 9756, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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