Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tale materia, con riguardo, in particolare, all’indipendenza del giudice e all’imparzialità dei giudizi; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)
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