In tema di ordinamento della professione forense, l’esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice tributario nell’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge (artt. 26 e 30 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) per i magistrati professionali. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16/03/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17068- Pres. PREDEN Roberto- Est. SAN GIORGIO Maria Rosaria- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria
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