Gli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 – in base ai quali non è consentito ai dipendenti pubblici a tempo parziale di svolgere contemporaneamente anche la libera professione di avvocato – non sono in contrasto con i principi comunitari di uguaglianza, di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, poiché tale normativa ha inciso sul modo di svolgere il servizio presso gli enti pubblici e non sulle modalità di organizzazione della professione forense; i dipendenti pubblici, del resto, non svolgono un’attività economica assimilabile a quella di impresa ed il divieto di cui alla citata legge è giustificato nell’ottica per cui i medesimi devono essere ad esclusivo servizio dell’interesse pubblico. (Solleva questione legittimita’ costituzionale)
Cassazione Civile, sez. Unite, 06 dicembre 2010, n. 24689- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. IANNELLI DOMENICO
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