Avvocati dipendenti di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

Al fine dell’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori, di cui agli art. 3 e 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) si richiede che il dipendente dell’ente pubblico sia addetto ad un ufficio legale – che abbia una sua autonomia nell’ambito della struttura dell’ente – ed, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell’ordinamento dell’ente stesso, sia in linea di principio abilitato a svolgere, nell’interesse di questo, in via esclusiva, attività professionale, intesa in senso comprensivo sia di quella giudiziaria, che di quella extragiudiziaria; né alla mancanza di tale presupposto può supplire la circostanza che – sussistendo come nella specie per l’ente Ferrovie dello Stato (nel regime precedente alla trasformazione in società per azioni) il patrocinio “ex lege” dell’Avvocatura di Stato – il dipendente venga all’occorrenza delegato in giudizio (previa intesa con quest’ultima) dinanzi ad alcuni uffici giudiziari ed in relazione a singole cause, per le quali deve ricevere uno specifico incarico da parte dell’ente patrocinato.

Cassazione Civile, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Ianniruberto G- P.M. Lo Cascio G (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment