L’avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico della Commissione europea, con sede in Bruxelles, al quale sono attribuiti compiti di consulenza giuridica nell’interesse di questa istituzione comunitaria e di rappresentanza in giudizio della medesima dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee e ad ogni altro organo giurisdizionale, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poichè non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto ad ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale -iscrizione peraltro prevista dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un paese membro della CEsenza che tale iscrizione sia subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito del suo inserimento nella struttura organizzativa della Commissione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), la sua attività è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.
Cassazione Civile, sentenza del 19 dicembre 2003, n. 19547, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Marziale G- P.M. Martone A (Diff.)
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