L’art. 40 CDF, nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero, giacché il rapporto fiduciario che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale quale appunto quello consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 17 Settembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 28 Marzo 2011 (sospensione)
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