Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione (art. 50 R.D.L. 1578/33) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione, né determina alcun vizio procedurale suscettibile di ripercuotersi sulla validità della deliberazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 17 Settembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 24 Febbraio 2011 (sospensione)
0 Comment